Art. 287 c.p.c.

Casi di correzione

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Dispositivo — testo vigente

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 112

AGGIORNAMENTO (112)(112)

La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Note

  1. (112)Comma 2(112) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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