Art. 286 c.p.c.

Notificazione nel caso d'interruzione

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Dispositivo — testo vigente

Se dopo la chiusura della discussione si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si puo' fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si e' avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 17/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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