Art. 8 c.p.

Delitto politico commesso all'estero

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Dispositivo — testo vigente

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. (3) (4)(3) (4)

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 3(18) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a che "È concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell' art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonché i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".
  2. (2)Comma 3(24) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b che "È concessa amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell' art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; b) per i reati politici ai sensi dell' art. 8 del Codice penale, nonché per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall' art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
  3. (3)Comma 2(158) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".
  4. (4)Comma 2(159) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede più l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1998-05-13

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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