Art. 7 c.p.

Reati commessi all'estero

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Dispositivo — testo vigente

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalità dello Stato italiano;

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2001-12-19

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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