Art. 734 c.p.

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(20) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1956-07-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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