Art. 733 c.p.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(20) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1956-07-05

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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