Art. 663 c.p.

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(141) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2000-01-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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