Art. 661 c.p.

Abuso della credulità popolare

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2016-02-06

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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