Dispositivo — testo vigente
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (1)(1)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Note
- (1)Ex comma 4 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 DA VERIFICARE — testo previgente del comma 4 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2018-02-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva