Dispositivo — testo vigente
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila. (2)(2)
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(119) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
- (2)Comma 1(308) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a che al primo comma del presente articolo la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000».
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2020-12-20
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva