Art. 574-ter c.p.

Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale

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Dispositivo — testo vigente

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2017-02-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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