Dispositivo — testo vigente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. (1)(1)
Note
- (1)Comma 3(303) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2020-06-04
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva