Art. 563 c.p.

Estinzione del reato

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Dispositivo — testo vigente

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 5(46) AGGIORNAMENTO — comma 5La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell' art. 563 del Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1969-12-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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