Art. 562 c.p.

Pena accessoria e sanzione civile

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Dispositivo — testo vigente

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(46) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell' art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell' art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1969-12-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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