Art. 560 c.p.

Concubinato

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Dispositivo — testo vigente

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(46) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell' articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1969-12-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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