Art. 559 c.p.

Adulterio

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Dispositivo — testo vigente

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 4(42) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
  2. (2)Comma 4(46) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell' art. 559, comma quarto del Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1969-12-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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