Art. 517-sexies c.p.

Frode alimentare

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Dispositivo — testo vigente

Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-05-29

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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