Art. 517-septies c.p.

Commercio di alimenti con segni mendaci

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-05-29

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.