Art. 207 c.p.

Revoca delle misure di sicurezza personali

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Dispositivo — testo vigente

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 Testo previgente del comma 3: “Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.”

    Testo previgente

    Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.

  2. (2)Comma 2(61) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1975-08-24

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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