Dispositivo — testo vigente
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (1)(1)
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa. (2)(2)
Note
- (1)Comma 1(161) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.
- (2)Comma 3(195) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2004-12-10
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva