Art. 103 Codice del consumo

Definizioni

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Dispositivo — testo vigente

1.

Fatte salve le definizioni di cui all' articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , ai fini del presente titolo si intende per:

a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio , e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ;

b) "autorità di vigilanza del mercato": autorità designate a norma dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 , quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

c) "autorità di controllo": autorità designate a norma dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022 , quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022 .

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto/stato vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2026-05-16

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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