Dispositivo — testo vigente
1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 , anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell' articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988 .
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto/stato vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2026-05-16
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva