Art. 71 Codice della crisi d’impresa

Esecuzione del piano

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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Dispositivo — testo vigente

L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice se necessario. Il debitore compie gli atti necessari all'esecuzione del piano omologato. Terminata l'esecuzione, l'OCC presenta al giudice il rendiconto; il giudice procede secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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