Art. 70 Codice della crisi d’impresa

Omologazione del piano

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice, verificata l'ammissibilità della domanda e del piano, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori secondo le modalità previste dalla legge. In assenza di contestazioni o quando ritiene superabili quelle proposte, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione e verificata la convenienza nei casi previsti, omologa il piano con sentenza e ne dispone le forme di pubblicità.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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