Art. 31 Codice della crisi d’impresa

Salvezza degli effetti

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDIMENTO PER LA REGOLAZIONE GIUDIZIALE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Competenza

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2021-09-01

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — Codice della crisi d’impresa