Dispositivo — testo vigente
1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su fonte istituzionale DEF - Giustizia Tributaria.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva