Art. 746 c.c.

Collazione d'immobili

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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