Art. 745 c.c.

Frutti e interessi

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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