Art. 660 c.c.

Legato di alimenti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.