Dispositivo — testo vigente
Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.
Note
- (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo previgente del comma 1: “Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purche complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.”
Testo previgente
Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata e di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue meta della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purche complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva