Art. 531 c.c.

Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 531 c.c.

UNICO COMMA — RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL’EREDE BENEFICIATO Inventario, amministrazione e rendiconto seguono, per il curatore, la disciplina dettata per l’erede beneficiato. È però esclusa la limitazione di responsabilità per colpa prevista per quest’ultimo.

Ratio

Assicurare continuità alla gestione dell’eredità giacente, tutelare la qualità ereditaria mediante la petizione e definire i soggetti titolari della quota di riserva.

Questioni interpretative

La qualificazione della domanda ereditaria e la disciplina dei legittimari richiedono distinzione tra titolo ereditario, possesso dei singoli beni, tutela dei terzi e successione delle riforme sulla filiazione.

Disposizioni collegate

Artt. 491, 496, 529 e 530 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.