Art. 517 c.c.

Separazione riguardo ai mobili

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.(111)112a (1)(1)

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 2(111) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 3(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 517 c.c.

COMMA 1 — BENI MOBILI Per i mobili la separazione si esercita mediante domanda giudiziale. COMMA 2 — PROCEDIMENTO Il ricorso è proposto al tribunale del luogo di apertura della successione, con inventario e misure conservative necessarie. COMMA 3 — MOBILI ALIENATI Se l’erede ha già alienato i mobili, la separazione può investire soltanto il prezzo ancora dovuto. NOTA TESTUALE Il body contiene marcatori redazionali di aggiornamento; non viene registrato come versione corrente finché non ripulito sul consolidato ufficiale.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 512, 516 e 518 c.c.

Norme collegate

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