Art. 516 c.c.

Termine per l'esercizio del diritto alla separazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 516 c.c.

UNICO COMMA — TERMINE TRIMESTRALE Il diritto di separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione. Il termine delimita temporalmente la tutela speciale sul patrimonio ereditario.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 512, 517 e 518 c.c.

Norme collegate

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