Art. 511 c.c.

Spese

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 511 c.c.

UNICO COMMA — SPESE A CARICO DELL’EREDITÀ I costi dei sigilli, dell’inventario e degli ulteriori atti conseguenti all’accettazione beneficiata gravano sull’asse ereditario e non sul patrimonio personale dell’erede.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 484 e 510 c.c.

Norme collegate

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