Art. 510 c.c.

Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 510 c.c.

UNICO COMMA — EFFICACIA COMUNE L’accettazione beneficiata resa da uno dei chiamati produce utilità anche per gli altri. Lo stesso principio opera quando l’inventario sia compiuto da un chiamato diverso dal dichiarante, evitando inutili duplicazioni.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 484, 485 e 487 c.c.

Norme collegate

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