Art. 402 c.c.

Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XI — Dell'affiliazione e dell'affidamento

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Dispositivo — testo vigente

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(223) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "All' articolo 402 del codice civile le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

art. 62, comma 1

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Art. 402 c.c. — poteri tutelari degli istituti di assistenza

COMMA 1 — POTERI TUTELARI DELL’ISTITUTO. L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito fino alla nomina di un tutore e quando l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Il potere è funzionale a evitare vuoti di protezione e resta soggetto al controllo del giudice tutelare, che può deferire la tutela all’ente oppure nominare un tutore ai sensi dell’art. 354 c.c. APPROFONDIMENTO — RESPONSABILITÀ GENITORIALE. Il D.Lgs. 154/2013, art. 62, comma 1, ha sostituito nell’art. 402, ovunque presenti, le parole riferite alla precedente potestà dei genitori con «responsabilità genitoriale». Il testo consolidato deve quindi essere letto secondo questa terminologia. COMMA 2 — RIPRESA DELL’ESERCIZIO DA PARTE DEL GENITORE. Quando il genitore riprende l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve rivolgersi al giudice tutelare affinché valuti l’eventuale necessità di limiti o condizioni. La ripresa dell’esercizio non elimina dunque il controllo giudiziale richiesto dalla situazione concreta.

Ratio

Evitare vuoti di protezione rappresentativa e patrimoniale quando il minore è affidato all’assistenza pubblica e manca chi possa esercitare concretamente le funzioni genitoriali o tutelari.

Questioni interpretative

La funzione tutelare dell’istituto è temporanea e sussidiaria. Va distinta dalla titolarità della responsabilità genitoriale e coordinata con i poteri del giudice tutelare. La terminologia storica ancora presente nel body originario del corpus non rappresenta il testo consolidato dopo il D.Lgs. 154/2013.

Disposizioni collegate

Artt. 354, 400, 401 e 403 c.c.; D.Lgs. 154/2013.

Norme collegate

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