Art. 401 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XI — Dell'affiliazione e dell'affidamento

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Dispositivo — testo vigente

Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento. (1)(1)

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Note

  1. (1)Comma 2(223) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "All' articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino".".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Limiti di applicazione delle norme. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

art. 61, comma 1

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Art. 401 c.c. — limiti di applicazione delle norme

COMMA 1 — AMBITO SOGGETTIVO. Le disposizioni del titolo si estendono alle situazioni minorili contemplate dalla norma. Il testo del corpus di base conserva tuttavia una formulazione anteriore alla riforma della filiazione. APPROFONDIMENTO — RIFORMA DELLA FILIAZIONE. Il D.Lgs. 154/2013, art. 61, comma 1, ha sostituito il precedente riferimento ai figli naturali riconosciuti dalla sola madre con la formulazione riferita ai figli di genitori che si trovino nella situazione prevista. La versione corrente deve essere ricostruita sulla fonte consolidata e non copiando il body legacy. COMMA 2 — MINORI ASSISTITI O IN ABBANDONO. La disciplina si applica anche ai minori ricoverati o assistiti da istituti di pubblica assistenza per mantenimento, educazione o rieducazione e ai minori in stato di abbandono materiale o morale.

Ratio

Estendere le misure assistenziali ai minori privi, in concreto, di adeguata protezione familiare o materiale.

Questioni interpretative

Il D.Lgs. 154/2013 ha inciso sulla terminologia della filiazione. Il testo del corpus presenta una possibile disarmonia tra body e nota di aggiornamento: per prudenza la versione corrente non viene duplicata nella banca versioni senza ulteriore verifica puntuale. Il body originario presente nel database non è affidabile come versione vigente per la parte modificata dal D.Lgs. 154/2013. Fino alla ricostruzione puntuale del consolidato ufficiale non deve essere marcato come testo corrente. VERSIONE CORRENTE VERIFICATA — La versione normativa corrente è stata separata dal body legacy applicando esclusivamente la sostituzione testuale documentata dal D.Lgs. 154/2013, art. 61, comma 1; nessuna data di decorrenza è stata inventata.

Disposizioni collegate

Artt. 400, 402 e 403 c.c.; D.Lgs. 154/2013.

Norme collegate

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