Art. 286 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui , se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.”

    Testo previgente

    La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui , se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 286 abrogato: domanda degli ascendenti

L’art. 286 attribuiva agli ascendenti del genitore defunto la possibilità di chiedere la legittimazione del figlio naturale riconosciuto, purché il genitore non avesse manifestato volontà contraria. La disposizione è stata abrogata dalla L. 219/2012 insieme all’istituto della legittimazione.

Ratio

La ratio originaria era consentire la prosecuzione dell’interesse alla legittimazione anche dopo la morte del genitore.

Questioni interpretative

La norma conserva esclusivo valore storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 284 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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