Art. 285 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente [289]. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.”

    Testo previgente

    Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente [289]. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 285 abrogato: volontà di legittimare espressa prima della morte

L’art. 285 permetteva, dopo la morte del genitore, di domandare la legittimazione quando questi avesse espresso in testamento o atto pubblico la volontà di legittimare. La domanda doveva essere comunicata ai familiari indicati dalla norma. La L. 219/2012 ha abrogato l’istituto insieme all’intero sistema della legittimazione.

Ratio

La ratio originaria era dare attuazione postuma alla volontà del genitore di attribuire al figlio lo status legittimo.

Questioni interpretative

La norma ha oggi valore storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 284 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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