Art. 2719 c.c.

Copie fotografiche di scritture

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo II — Delle prove

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Dispositivo — testo vigente

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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