Art. 2718 c.c.

Valore probatorio di copie parziali

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo II — Delle prove

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Dispositivo — testo vigente

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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