Art. 266 c.c.

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione del riconoscimento per interdizione giudiziale

L’art. 266 disciplina l’impugnazione del riconoscimento compiuto da persona interdetta giudizialmente. Durante l’interdizione può agire il rappresentante dell’interdetto; dopo la revoca, l’autore del riconoscimento dispone di un anno per proporre l’azione. La norma tutela la capacità e consapevolezza necessarie per un atto che incide stabilmente sullo status familiare.

Ratio

La ratio è consentire il controllo su un riconoscimento compiuto in una condizione di incapacità legalmente accertata.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano legittimazione del rappresentante e decorrenza del termine dopo la revoca dell’interdizione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 265 e 267.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.