Art. 265 c.c.

Impugnazione per violenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione del riconoscimento per violenza

L’art. 265 consente all’autore del riconoscimento di impugnarlo quando la dichiarazione sia stata determinata da violenza. Il termine è di un anno dalla cessazione della violenza. Se l’autore era minore, il termine decorre dal raggiungimento della maggiore età. La disposizione protegge la libertà della dichiarazione di riconoscimento, pur mantenendo termini definiti per tutelare la stabilità dello status.

Ratio

La ratio è escludere effetti permanenti a un riconoscimento formato sotto coercizione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano accertamento della violenza e decorrenza del termine annuale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 263 e 267.

Fonti del commento

Norme collegate

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