Art. 245 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Sospensione del termine Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(201) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell' art. 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sospensione del termine Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Sospensione dei termini per incapacità

L’art. 245 sospende la decorrenza del termine per il disconoscimento quando il soggetto interessato sia interdetto o versi in una condizione abituale di grave infermità mentale che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. La norma disciplina inoltre la promozione dell’azione tramite curatore speciale o tutore quando l’incapacità riguardi il figlio o altri legittimati. La Corte costituzionale n. 322/2011 ha esteso la tutela anche all’incapacità naturale grave e abituale, pur in assenza di formale interdizione.

Ratio

La ratio è impedire che la decadenza maturi contro chi non sia concretamente in grado di curare i propri interessi.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano gravità e abitualità dell’infermità, prova dell’incapacità e nomina del curatore speciale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 244, 246, 248 e 249.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 322/2011del 25/11/2011Decisione chiave

La sospensione del termine opera anche per chi, pur non interdetto, versi in abituale grave infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

Pronuncia additiva che estende la tutela oltre l’interdizione formale.

Tutela dell’incapace naturale nelle azioni di stato.

Corte costituzionale

Norme collegate

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