Art. 230 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.”

    Testo previgente

    Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 230 abrogato: limiti del prelevamento verso i terzi

L’art. 230 subordinava l’opponibilità ai terzi del prelevamento dei beni personali alla presenza di una descrizione o di un titolo di proprietà avente data certa. In mancanza, restava un diritto di regresso della moglie o dei suoi eredi sulla quota spettante al marito e sugli altri beni di lui. L’attuale art. 197 c.c. conserva il medesimo obiettivo di tutela dell’affidamento dei terzi, in una formulazione paritaria.

Ratio

La ratio originaria era bilanciare proprietà personale del coniuge e sicurezza dei terzi.

Questioni interpretative

Il testo ha valore storico e trova corrispondenza funzionale nell’art. 197 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 197.

Fonti del commento

Norme collegate

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