Art. 185 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Amministrazione dei beni personali del coniuge. All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Amministrazione dei beni personali del coniuge. All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Amministrazione dei beni personali

L’art. 185 rinvia all’art. 217 per l’amministrazione dei beni che restano estranei alla comunione e al fondo patrimoniale. La norma conferma che la titolarità personale del bene non esclude la possibilità di attribuire all’altro coniuge poteri di amministrazione secondo le regole previste per la separazione dei beni. Il rinvio sistematico evita duplicazioni e mantiene distinta la gestione dei beni personali da quella del patrimonio comune.

Ratio

La ratio è coordinare la gestione dei beni personali con le regole generali dell’amministrazione tra coniugi.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano procura, obblighi di rendiconto e responsabilità dell’amministratore.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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