Art. 1776 c.c.

Obblighi dell'erede del depositario

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo III — Dei singoli contratti

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Dispositivo — testo vigente

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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