Art. 1775 c.c.

Restituzione dei frutti

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo III — Dei singoli contratti

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Dispositivo — testo vigente

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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