Art. 141 c.c.

Competenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Competenza per le violazioni della sezione matrimoniale

L’art. 141 attribuisce al tribunale la competenza per i reati previsti negli articoli precedenti della sezione. La disposizione chiude il sistema sanzionatorio relativo alle irregolarità matrimoniali e va letta nel contesto della disciplina processuale e ordinamentale sopravvenuta. Il dato codicistico conserva funzione sistematica, ma la concreta individuazione del giudice competente deve sempre essere coordinata con la normativa processuale vigente.

Ratio

La ratio è concentrare davanti al giudice competente le violazioni previste nella sezione.

Questioni interpretative

La questione principale è il coordinamento tra il testo codicistico e le successive riforme dell’ordinamento giudiziario e processuale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 134-140.

Fonti del commento

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