Art. 140 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

L’art. 140 sanziona la celebrazione del matrimonio in violazione del divieto temporaneo previsto dall’art. 89 c.c. La responsabilità è estesa alla donna che contrae il matrimonio, all’ufficiale che lo celebra e all’altro coniuge. La disposizione rafforza l’effettività del divieto temporaneo, ma il testo della sanzione è espresso in lire e richiede coordinamento con la normativa sanzionatoria successiva.

Ratio

La ratio è assicurare l’osservanza del periodo temporaneo previsto dall’art. 89 c.c.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano presupposti del divieto, eventuali autorizzazioni giudiziali e regime sanzionatorio attuale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 89.

Fonti del commento

Norme collegate

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